Si pubblica la nota pervenuta dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna con cui trasmette la Delibera ANAC dalla quale si evince come l’incompatibilità tra CCT e CTU si limiti al medesimo appalto non prefigurando limitazioni ad una più ampia facoltà del professionista di svolgere altri ruoli di CTU. In merito invece all’altro quesito, relativo alla facoltà delle Stazioni Appaltanti di escludere taluni ambiti di azione dal perimetro di competenze del CCT, la pronuncia ANAC evidenzia come ciò non sia possibile salvo il caso dell’istituzione del CCT facoltativo.
Allegato: Delibera n. 206_ 2021.pdf