Codice deontologico

Data:
23 Ottobre 2014

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri, nella seduta del 21 dicembre 2006, tenuto conto dell’obbligo legislativo di provvedere entro il 31 dicembre 2006, ha approvato il codice revisionato in base alle direttive del decreto Bersani.

Si ricorda che, come stabilito dalla legge 24 giugno 1923 n° 1395, tra le funzioni attribuite al Consiglio dell’Ordine è prevista la vigilanza alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell’Ordine e la repressione di abusi e mancanze di cui gli Iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione.

Il Regio decreto 23 ottobre 1925 n° 2537 specifica che il Consiglio dell’Ordine è chiamato a reprimere queste violazioni d’ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero.

Alla luce di queste disposizioni, ci pare opportuno ricordare agli Iscritti che il 16 giugno 1988 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha approvato le NORME DI ETICA PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE che riportiamo con le correzioni apportate successivamente dalla Federazione Regionale Abruzzo.

Codice Deontologico

1. Principi Generali
2. Sui rapporti con l’Ordine
3. Sui rapporti con i Colleghi
4. Sui rapporti con il Committente
5. Sui rapporti con la Collettività e il Territorio
6. Disposizioni Finali

I – 1. Principi Generali

1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell’ordinamento giuridico. La professione di ingegnere costituisce attività di pubblico interesse. L’ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività.

1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere, in Italia, anche se cittadino di altro stato, è impegnato a rispettare e a far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.

1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.

1.4 L’ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto coni suoi doveri professionali. L’ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l’adempimento degli impegni assunti.

1.5 L’ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere. L’ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall’inizio della collaborazione.

1.6 L’ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.

II – 2. Sui rapporti con l’Ordine

2.1 L’appartenenza dell’Ingegnere all’Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l’obbligo, se convocato dal Consiglio dell’Ordine o dal Suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.

2.2 L’ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell’Ordine se assunte nell’esercizio delle relative competenze istituzionali.

III – 3. Sui rapporti con i Colleghi

3.1 Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza allo scopo di affermare una comune cultura e identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

3.2 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.

3.3 L’ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente dell’Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.

3.4 L’ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che la Committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovrà inoltre informare per iscritto il o i professionisti a cui subentra e in situazioni controverse il Consiglio dell’Ordine relazionando a quest’ultimo sulle ragioni per cui ritiene plausibile la sostituzione.

3.5 L’ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali come l’esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

IV – 4. Sui rapporti con il Committente

4.1 Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.

4.2 L’ingegnere è tenuto al segreto professionale; non può quindi, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell’espletamento delle proprie prestazioni professionali.

4.3 L’ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferitigli.

4.4 Nei rapporti con la committenza privata è abrogata l’inderogabilità dei minimi tariffari. Tuttavia costituisce illecito disciplinare (oltre che nullità parziale del contratto) la violazione dell’art. 2233 c.c., secondo comma, in base al quale “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”. Per le procedure di evidenza pubblica, anche qualora la pubblica amministrazione potesse non utilizzare quale parametro di riferimento la tariffa professionale, l’ingegnere deve comunque commisurare il proprio compenso all’importanza della prestazione e al decoro professionale ai sensi dell’art. 2233 c.c..

4.5 L’ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6 L’ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia interessi su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura e la presenza di tali rapporti possa ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

V – 5. Sui rapporti con la Collettività e il Territorio

5.1 Le prestazioni professionali dell’ingegnere saranno svolte tenendo conto preventivamente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell’uomo.

5.2 L’ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.

5.3 Nella propria attività l’ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all’ambiente nel quale opera alterazioni che possono influire negativamente sull’equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

5.4 Nella propria attività l’ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

VI – 6. Disposizioni Finali

6.1 Il presente codice è accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I., norme che potranno essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale dell’Ordine purché elaborate non in contrasto con il presente codice per una migliore tutela dell’esercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria nella particolare realtà territoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.

6.2 Il presente Codice è depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati.