Regolamento per il rilascio dei pareri sulla liquidazione di onorari e spese professionali degli iscritti all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Pescara
Capo I – DELLA COMPETENZA
Art. 1 – Competenza generale ex lege
Il rilascio di pareri sulla liquidazione di onorari e spese professionali degli ingegneri iscritti nell’albo è di esclusiva competenza dei Consigli degli Ordini provinciali a termini dell’art. 5, n. 3 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.
Art. 2 – Competenza
La competenza del Consiglio provinciale riguarda le prestazioni svolte dai propri iscritti.
Capo II – DELLA RICHIESTA DI PARERI
Art. 3 – Persone fisiche, giuridiche e d Enti che possono richiedere i pareri
Il parere sulla liquidazione delle parcelle professionali può essere chiesto, oltre che dal professionista che ha svolto le prestazioni, dai committenti, sia privati che Enti pubblici o morali.
Non sono ammessi pareri su parcelle nelle quali appaiono, quali autori delle opere, professionisti non iscritti all’Ordine.
Possono essere richiesti semplici pareri di congruità come al successivo articolo 6.
Art. 4 – Documenti da esibirsi dal professionista
Il professionista che chiede il parere sulla liquidazione della parcella deve presentare alla Segreteria dell’Ordine, insieme alla domanda:
a. una copia della lettera d’incarico o altro documento equipollente, quando vi siano;
b. la parcella da liquidare, in duplice copia (una legale, una in carta uso bollo);
c. una breve relazione cronologica sull’ordine, natura ed estensione dell’incarico, con tutte le notizie atte ad identificare e valutare nel miglior modo possibile le prestazioni professionali;
d. tutti gli elaborati, disegni, relazioni, fotografie e quant’altro possa essere necessario a dimostrare la prestazione;
e. l’elenco di tutti gli atti prodotti.
Inoltre le parcelle non possono essere accettate dalla Segreteria se non contengono almeno le seguenti indicazioni:
· data di inizio (o di commissione di incarico) e termine delle relative prestazioni professionali;
· tariffe applicate alla data di promulgazione delle Leggi e dei DD.MM. (’59, ’65, ’71, ’76, ’80, ’81, ’87, ’88, ’97, ’01) ed eventuale frazionamento nell’applicazione;
· classe e categoria delle opere;
· percentuali tabella <<A>> con estremi di interpolazione, ed aliquote tabella <<B>> indicate singolarmente e numericamente; percentuali di altre tabelle eventualmente applicate;
· eventuali riduzioni obbligatorie citando le relative leggi.
N.B.: Nel caso in cui, dalla documentazione corredante la specifica, non sia possibile reperire tutti gli elementi necessari, può la stessa venire liquidata con la seguente dicitura : <<… per le prestazioni dichiarate eseguite …>>.
Art. 5 – Documenti da esibirsi dal committente
Il committente, privato o Ente, che chiede il parere sulla liquidazione di una parcella di un professionista, deve presentare, alla Segreteria dell’Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto, insieme alla domanda:
a. una copia della lettera di incarico, quando vi sia;
b. la parcella da liquidare, in originale e in copia;
c. una relazione cronologica circa i rapporti intercorsi con il professionista, con le eventuali osservazioni e contestazioni motivate sulla parcella con esplicita dichiarazione di assumere la piena ed intera responsabilità delle notizie esposte;
d. tutti quei documenti ed elaborati atti a comprovare le dichiarazioni e contestazioni asserite;
e. l’elenco di tutti gli atti prodotti.
Art. 6 – Tassa per la liquidazione – Misura – Reversibilità
Il rilascio della liquidazione di una parcella professionale comporta il pagamento della tassa, deliberata dal Consiglio dell’Ordine sull’importo della parcella, a termini dell’art. 7 del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.
Ove vengono richiesti, da parte di professionisti o di Enti pubblici e morali, semplici pareri di congruità, senza liquidazione di onorari, la tassa viene ridotta del 50 %.
La tassa versata dal professionista è sempre reversibile di diritto al committente, sia privato che Ente pubblico o morale, nella misura corrispondente all’importo liquidato della parcella.
Capo III – DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
Art. 7 – Eventuale commissione consultiva
I consigli, in relazione al disposto dell’art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, possono servirsi del parere consultivo di una apposita Commissione da essi stessi nominata.
Le prestazioni di detta Commissione sono svolte a titolo gratuito.
Art. 8 – Composizione della Commissione
La Commissione di cui al precedente art. 7 è composta da componenti del Consiglio e da membri scelti tra gli iscritti all’Albo in base alle specifiche competenze, ed è formata dal numero di commissari ritenuto necessario dal Consiglio dell’Ordine.
Il Presidente ed un commissario vengono nominati dal Consiglio dell’Ordine fra i componenti in Consiglio stesso, e la Commissione elegge nel suo seno uno o due Vice Presidenti a seconda che i suoi membri siano nel numero sino a nove o più, e un Segretario.
Il Presidente, Il Vice o i Vice Presidenti ed il Segretario della Commissione costituiscono il <<Comitato di Presidenza>> al quale è devoluto, in special modo, il compito di studiare e produrre al Consiglio dell’Ordine, che potrà prospettarla al Consiglio Nazionale, norme interpretative della tariffa professionale e quant’altro interessa la materia, così come di svolgere le mansioni di cui al successivo art. 11.
Il Consiglio può anche nominare dei membri supplenti.
Art. 9 – Decadenza della Commissione e dei Componenti
La Commissione resta in funzione per la durata in carica del relativo Consiglio dell’Ordine. I suoi componenti sono rieleggibili.
I Componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, si intendono dimissionari, e, su segnalazione del Presidente della Commissione, possono essere sostituiti dal Consiglio dell’Ordine con altri iscritti nell’Albo.
Art. 10 – Convocazione della Commissione consultiva – Validità delle sedute
E’ di competenza del Presidente della Commissione consultiva, qualora questa sia stata costituita, di convocare la stessa, ponendo all’Ordine del giorno l’esame delle parcelle già istruite.
Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la maggioranza dei componenti tra i quali un membro del consiglio.
Art. 11 – Deliberazione di urgenza – Liquidazione di parcelle inferiori a € 258,23.
Il «Comitato di Presidenza» della Commissione di cui all’ari. 8, può, in via eccezionale liquidare parcelle quando ne sia riconosciuta la improrogabile urgenza, procedendo ad istruttoria in termini ristretti, o autorizzarne la liquidazione alla Commissione, alterando l’ordine cronologico di cui all’art. 12.
Alle relative sedute partecipano anche i relatori delle specifiche in esame.
Il «Comitato di Presidenza» può pure deliberare sulle parcelle inferiori a € 258,23 che non presentino dubbiezze interpretative.
Per la validità delle deliberazioni del «Comitato di Presidenza» è necessaria l’unanimità dei voti.
Capo IV – DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
Art. 12 – Designazione del relatore – istruttoria criteri di valutazione.
Le domande di liquidazione verranno protocollate a cura del Segretario della Commissione, secondo l’ordine d’arrivo, registrandone il numero cronologico progressivo e la data di arrivo.
Dopo avvenuta la regolare presentazione delle domande di liquidazione, il Presidente del Consiglio dell’Ordine o della Commissione consultiva, se questa è stata costituita, designa il relatore.
Il Consiglio, o se del caso, la Commissione, dopo un primo esame dell’incartamento, deciderà, sentito il relatore, sulla necessità o meno che il professionista o il committente vengano ascoltati dal relatore o, secondo dei casi, dal Consiglio o dalla Commissione.
Eventuali documenti ulteriori o memorie integrative devono essere richiesti per iscritto dal presidente dell’Ordine e della Commissione, con precisazione del termine di tempo per la loro presentazione.
L’esame della parcella va iniziato secondo l’ordine cronologico di presentazione, entro un mese dalla presentazione della domanda, corredata di tutta la documentazione di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e condotto a termine nel più breve tempo possibile, fatte salve le indicazioni di cui all’Art. 11.
Le parcelle comunque siano redatte, vengono esaminate in base alle norme della tariffa professionale secondo le disposizioni di legge, salvo particolari accordi tra le parti, sempre che il compenso pattuito non sia inferiore a quanto previsto dalla tariffa.
Art. 13 – Richiesta delle parti di audizione.
Le parti interessale alla liquidazione della parcella possono chiedere di essere sentite personalmente, e, anche in questo caso, senza formalità di procedura, e senza patrocinio legale.
Ogni rapporto istruttorio si svolge in carta semplice.
Allorquando la domanda di liquidazione è avanzata dal Committente, il professionista interessato deve essere invitato a prendere cognizione delle osservazioni e contestazioni del committente e fornire le spiegazioni necessarie.
Art. 14 – Criteri di valutazione.
I relatori debbono intervenire alle sedute per esporre direttamente l’istruttoria da loro svolta e per illustrare le proposte.
Nella valutazione essi debbono attenersi alle disposizioni ricavate dalle leggi riguardanti la materia, e, nei casi interpretativi, attenersi alla normativa raccolta e approvata dal Consiglio dell’Ordine.
Art. 15 – Deliberazioni.
Le deliberazioni emesse dal Consiglio debbono essere motivate e devono comprendere, in un unico contesto organicamente completo:
a) il testo della parcella;
b) la motivazione del parere e le eventuali osservazioni;
c) il dispositivo conclusionale.
Le deliberazioni non hanno validità giuridica se non sono firmate dal Presidente del Consiglio dell’Ordine e controfirmate dal Segretario.
Art. 16 – Copie autentiche dei deliberati per uso giudiziario.
A richiesta degli interessati, i pareri possono venire rilasciati anche in competente bollo e le relative spese sono a carico dei richiedenti stessi.
Sono pure a carico dei richiedenti le spese ed i diritti di copiatura per altre copie oltre la prima di obbligo.
Art. 17 – Verbali delle sedute.
I lavori del Consiglio, della Commissione consultiva e del relativo «Comitato di Presidenza» debbono risultare da verbali da redigersi dal
Segretario e da firmarsi da chi ha presieduto le sedute e dal Segretario stesso.
Capo V – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Art. 18
II presente regolamento entrerà in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine.
Capo VI – ENTITA’ TASSA PER LIQUIDAZIONE DI CUI ALL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO
La tassa per la liquidazione delle parcelle professionali resta fissata nella seguente misura: 1 % dell’importo della parcella Per diritti di segreteria, più € 5,16.
Per richiesta di urgenza la tassa di revisione viene raddoppiata con un minimo di € 25,82.